Sono passati tre mesi dall’emanazione della risoluzione 152/E da parte dell’Agenzia delle Entrate, eppure ancora tiene banco il tema dell’ammissibilità di alcuni costi relativamente al beneficio fiscale dell’iperammortamento. Vediamo di fare definitiva chiarezza
I costi del basamento, iper ammortizzabili sì o no?
Iniziamo con il tema delle opere murarie, ad esempio quelle necessarie per l’istallazione di un macchinario presso il sito aziendale che si esplicano nella realizzazione di un basamento (fondazione in cemento armato) necessario all’ancoraggio del bene. Ebbene, qualora le opere murarie (“piccole”) non abbiano natura di “costruzioni” in base alla disciplina catastale, i costi sostenuti per la loro realizzazione possono essere configurati come oneri accessori e, quindi, rilevare ai fini della disciplina dell’iperammortamento. Tuttavia, alla categoria delle “costruzioni” afferiscono anche le opere edili aventi i caratteri della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate, tra cui, per l’appunto, le opere di fondazione (vedi la circolare 2/E dell’Agenzia delle Entrate del 1 febbraio 2016.
Ne segue che il costo di un basamento per l’ancoraggio di un bene che abbia la caratteristica di “fondazione” non può essere considerato rilevante ai fini della disciplina dell’iperammortamento.
L’Agenzia delle Entrate fa quindi sapere che, con specifico riferimento ai costi relativi alle piccole opere murarie, si ritiene che, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di “costruzioni” ai sensi della disciplina catastale, gli stessi costi possano configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina dell’iperammortamento.
I costi delle attrezzature che costituiscono “dotazione ordinaria”
L’Agenzia delle Entrate ritiene che gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell’ambito dello specifico processo produttivo possano assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale. L’ individuazione delle attrezzature e degli accessori che costituiscono “normale dotazione” del macchinario possono però dare luogo a incertezze interpretative in relazione alle caratteristiche tecniche dei cespiti e/o dei processi produttivi. Per questo motivo il Ministero dello Sviluppo economico ha ritenuto di fissare nel 5% del costo del bene principale il limite per identificare il valore massimo rilevante agli effetti dell’iper ammortamento dei beni accessori riconducibili alla “normale dotazione”.
Nel limite di tale importo il MISE ammette dunque l’ammissibilità all’iperammortamento delle dotazioni accessorie, sempreché, ovviamente, i costi di tali dotazioni siano effettivamente sostenuti e debitamente documentati. Risulta comunque evidente che nel caso in cui tali costi superino il 5% e siano evidentemente documentabili, questi ultimi possono essere interamente ritenuti rilevanti ai fini dell’iperammortamento.
Il costo della perizia giurata o dell’attestazione di conformità
Il costo della perizia giurata o dell’attestazione di conformità non assume rilevanza ai fini della determinazione del costo degli investimenti agevolabili. Ciò a prescindere dalle modalità di contabilizzazione in bilancio, trattandosi semplicemente di un onere il cui sostenimento è richiesto esclusivamente ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale.
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