Beni sotto i 500mila euro: vale l'autocertificazione ma...

"Io sottoscritto dichiaro che il mio bene è a norma 4.0". In molti sono convinti che basti una semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio per adempiere agli obblighi documentali ai fini dell'iper ammortamento. Ebbene, così non è. Il chiarimento è contenuto nella circolare MISE n. 547750 del 15.12.17

Purché non siano parte di un impianto o porzione di impianto, nel qual caso ai fini dell’iper ammortamento i beni perdono la loro singolarità e devono essere valutati complessivamente, i beni strumentali al di sotto dei 500mila euro non sottostanno all’obbligo di ricorrere per sancire l'attestazione di conformità ai requisiti di legge alla perizia giurata o alla dichiarazione rilasciata da un ente di certificazione.

 

Alla luce di ciò, molti ritengono che basti solamente produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 DPR 445/2000) in cui il legale rappresentante dell’azienda dichiari che l’investimento soddisfa i requisiti della legge sull’iper ammortamento.

 

Stiamo bene attenti: la responsabilità è di chi acquista, in quanto...

La dichiarazione è certamente condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto anche in questo caso è obbligatorio accompagnare la dichiarazione con una descrizione tecnica del bene e di come questo soddisfi le 5+2 caratteristiche mandatorie.

Questo aspetto è posto in evidenza dalla Circolare 15 dicembre 2017, n. 547750 del MISE di cui riportiamo il seguente stralcio: “In base al richiamato comma 11 dell’art. 1 della citata legge n. 232 del 2016, la perizia giurata o l’attestazione di conformità devono accertare “che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”. Si tratta, dunque, come si evince del resto anche dall’individuazione delle categorie di soggetti abilitati a rilasciare la perizia o l’attestato di conformità, di un accertamento di natura strettamente tecnica. Ciò vale, peraltro, anche nel caso in cui sia ammessa l’autocertificazione da parte dell’impresa (beni di costo non superiore a 500.000 euro), essendo presumibile che a questi effetti ci si avvalga comunque dell’operato di consulenti tecnici esterni o interni alla stessa impresa.”

 

In caso di dubbio non correte rischi, le sanzioni sono salate

Certamente molti produttori rilasciano con il proprio bene un "foglio tecnico", in cui sono contenuti i criteri in base ai quali la macchina soddisfa i 5+2 requisiti di legge e ciò può senz'altro agevolare l'autodichiarazione da parte del legale rappresentante (N.B. su questo punto si potrebbe obiettare che il documento tecnico del costruttore non rispetta i requisiti di terzietà, ma va anche detto che non ha valore "giurato").

Attenzione però! La responsabilità è in carico totale all'acquirente, che ha l'obbligo di installare il bene in modo corretto per renderlo conforme ai requisiti di legge. E a volte la trappola si nasconde dietro l'angolo, come nel caso del requisito n. 3 attinente l'integrazione del bene con il sistema logistico di fabbrica (tracciabilità).

 

In caso di dubbio è quindi opportuno ricorrere, se non alla perizia, al cosiddetto "parere tecnico", che un professionista può rilasciare, con una spesa tutto sommato modica rispetto all'investimento effettuato, per attestare che il bene installato soddisfa i requisiti e che quindi può accedere al beneficio dell'iper ammortamento.


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