Con la circolare n. 38584 del 15 febbraio 2019, il MISE fornisce una serie di “Chiarimenti concernenti la certificazione della documentazione contabile” in relazione alla richiesta di usufruire del credito d’imposta per le attività di R&S. Il revisore contabile attesta il sostenimento delle spese, ma non gli è richiesta alcuna valutazione di carattere tecnico sulla loro ammissibilità
Qualcuno potrebbe dire che è la solita situazione all'italiana: ti obbligano a certificare le spese, ma in realtà la responsabilità è e rimarrà tua. Stiamo parlando delle ultime novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 in tema di credito d'imposta sulle attività di ricerca e sviluppo, per cui il MISE ha rilasciato la circolare n. 38584 del 15 febbraio 2019 in cui fornisce una serie di “Chiarimenti concernenti la certificazione della documentazione contabile”.
Oltre ad alcune novità riguardanti la natura delle spese, i soggetti coinvolti nelle attività e le percentuali ammissibili, per tutte le imprese che intendono fruire del credito....
...d’imposta sulle attività di Ricerca e Sviluppo a decorrere 1 gennaio 2019 è stato infatti introdotto l'obbligo di certificazione contabile.
Come esplicita la citata circolare, “[…] il legislatore ha stabilito, da un lato, che sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate) e, dall’altro, che l’adempimento di tale onere costituisce condizione (formale) per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta”.
Insomma, tutti i soggetti devono adempiere all’obbligo di certificazione contabile.
Attenzione: al revisore contabile non spetta alcuna valutazione
È interessante notare come la stessa circolare ci spieghi un’altra cosa molto importante, da non sottovalutare assolutamente. Colui che appone la firma sulla revisione legate dei conti certifica solamente le spese sostenute: al revisore non è infatti richiesta alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa. Ciò significa che la prova di dimostrare che le spese sostenute - e peraltro certificate - attengano effettivamente ad attività di R&S rimane in carico al legale rappresentante della società e non al revisore. Questo con tutti gli oneri del caso, economici e penali, a cui si è tenuti a rispondere anche nel caso di errori commessi in buona fede.
E allora? Come fare a tutelarsi?
Una possibile soluzione è quella di richiedere una perizia giurata da parte di un ingegnere iscritto all’albo professionale. Tale documento assume valenza di atto ufficiale e riconduce la responsabilità al professionista che l'ha emesso.
Lo Studio Alberto Taddei in collaborazione con ABC Europe rilascia la certificazione contabile delle spese sostenute in R&S con annessa perizia giurata attestante la natura delle attività condotte.
NON CORRERE RISCHI
Vuoi tutelarti dai possibili errori interpretativi della circolare n. 5/E del 2016 (paragrafi 7 e 8) e della circolare n. 13/E del 2017 (paragrafo 4.9) dell’Agenzia delle Entrate?
Hai il dubbio se alcune delle attività che svolgi sono classificabili come R&S e, quindi, possono godere del beneficio del credito d’imposta?
Non sai cos’è il credito d’imposta sulle attività di R&S?
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