In merito ai dubbi sull'iperammortizzabilità delle scaffalature che costituiscono parte integrante dell'immobile in cui si trova il magazzino automatico, l'Agenzia delle Entrate fa definitiva chiarezza facendo riferimento all'art.3/quater del Decreto semplificazioni
Lo scorso 10 ottobre, con la risposta 408, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la modalità di fruizione dell'iperammortamento relativamente alle scaffalature asservite agli impianti automatici di movimentazione che costituiscono parte integrante del sistema costruttivo dell'intero fabbricato.
In particolare l'Agenzia delle Entrate afferma che il Decreto semplificazioni (articolo 3-quater, comma 4 del Dl 135/2018), assicurando identità di trattamento tra magazzini non costituenti fabbricati e magazzini oggetto di accatastamento, fornisce un'interpretazione autentica, con effetto retroattivo, applicabile anche agli investimenti realizzati, interconnessi e già periziati.
Articolo 3-quater, comma 4 del Dl 135/2018
Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato".
In sostanza il coefficiente di ammortamento fiscale applicabile alle scaffalature autoportanti è quello connesso alla loro natura immobiliare. La maggiorazione relativa all'iperammortamento concernente il costo delle scaffalature autoportanti deve essere, pertanto, ripartita in base alla durata fiscale dell'ammortamento dell'immobile.
Inoltre, con riferimento agli investimenti già realizzati, interconnessi e già periziati senza considerare le predette scaffalature, si ritiene che non si renda obbligatorio procedere a una nuova perizia giurata, essendo sufficiente allegare alla precedente perizia, una dichiarazione resa dal legale rappresentante che indichi il costo attribuibile alla scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione.
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