Emergenza Covid-19: certificazioni da remoto per gli investimenti industria 4.0

Con una circolare dello scorso marzo Accredia dà il via libera alla procedura di rilascio degli attestati di conformità mediante tecnica di “remote auditing”. E gli ingegneri, possono fare anche loro? Al momento nessuno si è pronunciato in tal senso, ma verrebbe da dire di sì.

Tra le attività che sono state impattate dall’emergenza Covid-19 vi sono anche quelle di auditing e di rilascio delle relative certificazioni. Ciò a causa delle restrizioni imposte dai provvedimenti contenuti nei vari DPCM e nelle specifiche ordinanze regionali che limitano pesantemente le attività lavorative e gli spostamenti.

Al fine di non bloccare del tutto le attività di certificazione, Accredia, l’Ente Unico italiano di accreditamento, con una recente circolare ha autorizzato gli Organismi accreditati – in poche parole le società che effettuano servizi di certificazione -  ad eseguire le verifiche a distanza, ovvero ha concesso la possibilità agli auditor di utilizzare strumenti informatici di smart working quali quelli che si leggono, ad esempio, sul sito di DNV GL Italia: “strumenti di comunicazione pronti per l'uso come Teams, FaceTime, Duo, WeChat su tablet, smart-phone o laptop”.

 

Una “vecchia” novità

L’audit remoto in realtà è una pratica in essere già da tempo e si rifà a precise linee guida che sono state emanate dalla IAF, l’International Accreditation Forum, ovvero l'associazione mondiale che raggruppa gli enti di accreditamento.

In questo caso, agli Organismi di certificazione è stata concessa la possibilità di utilizzare in via straordinaria la procedura di verifica da remoto anche per effettuare gli audit di conformità ai requisiti 4.0. Come ben spiegato nell’articolo pubblicato sulla testata on-line Innovation Post è tuttavia necessario che sussistano conclamati e inderogabili motivi per l’applicazione della procedura di verifica da remoto. Ciò potrebbe essere il caso, ad esempio, di quelle aziende che necessitano di concludere in tempi strettissimi le operazioni di certificazione dei loro investimenti 4.0 in quanto il loro anno fiscale non coincide con l’anno solare.

 

E gli ingegneri?

Verrebbe da dire che anche i tecnici professionisti, quali gli ingegneri o i periti abilitati, possano impiegare simili tecniche di “teleauditing”, venendo a trovarsi in questo periodo nelle stesse identiche condizioni degli organismi di certificazione e nulla cambiando, sotto il profilo dell’efficacia operativa, l’applicazione degli stessi strumenti anche da parte loro. Tuttavia nulla al momento risulta sia stato detto a riguardo né dal CNI né, tantomeno, dal MISE o dall’Agenzia delle Entrate.

Sarebbe forse il caso di fare un po’ di chiarezza. Che ne dite?


 

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