Il 5 ottobre scorso l'Agenzia delle Entrate ha dato seguito con la risposta n. 439 ad un interpello riguardante la mancanza della dicitura sui documenti di acquisto che fa riferimento all' Articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
"Il signor TIZIO ... dichiara di avere acquisito un bene nell'anno 2020, per il quale intende beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali..." eccetera eccetera. Inizia così l'interpello a cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto lo scorso 5 ottobre circa la mancanza sulle fatture della dicitura che fa riferimento ai commi 184-197 dell'art. 1 della legge 160/2019.
Ebbene, niente paura. Chi ha acquistato un bene (magari all'estero o su Amazon Business o qualsiasi altro sito di shopping on line) e si è ritrovato con una fattura, nel suo cassetto fiscale o in cartaceo o in copia conforme PDF per e-mail, priva del riferimento normativo secondo quanto espresso nel comma 195 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, non incorre nel pericolo di vedere annullato il tanto agognato beneficio. Ad una condizione, però: che chi ha fatto l'acquisto corra ai ripari per rimediare alla mancanza.
Come è possibile rimediare?
Nella sua risposta, l'Agenzia delle Entrate indica tre modalità, che schematizziamo di seguito.
Fattura cartacea
Se la fattura originale è di tipo cartaceo (es. emessa da un fornitore estero), il riferimento mancante “può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro”. Ergo, anche a penna (suggeriamo in bella calligrafia o stampatello)
Fattura elettronica: alternativa 1
E' possibile “stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA)". Quest'ultimo fa riferimento all'esecuzione dei possibili controlli fiscali.
Fattura elettronica: alternativa 2
E' possibile “realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate [...]. il cessionario/committente può - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI".
Se intendente approfondire ulteriormente l'argomento, potete leggere l'articolo a firma di Franco Canna sulla testata on-line Innovation Post.
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