Con la risposta all’interpello n. 270 del 18/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha sancito l’obbligo di apporre la cosiddetta “dicitura 4.0” non solo sulle fatture di acquisto, ma anche sui documenti che attestano l’avvenuta consegna del bene, quindi sui DDT/CMR. Domanda: cosa bisogna scrivere?
Per tutti i beni materiali che sono riconducibili all’Allegato A alla Legge 232/2016 acquistati con riferimento alla legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) e seguenti è necessario provvedere ad apporre - qualora tali documenti non le rechino già in calce – le seguenti diciture su fatture e DDT/CMR, anche se i beni sono stati acquisiti mediante sottoscrizione di contratto di leasing. Le risposte 438 e 439 del 5 ottobre 2020 dell’AdE facevano riferimento alle sole fatture, ma la risposta n. 270 del 18 maggio 2022 è di tono diverso.
Per approfondimenti vi rimandiamo all'articolo: Obbligo della "dicitura 4.0" non solo sulle fatture, ma anche sui DDT che potete leggere in circa 2 minuti.
Di seguito riportiamo i nostri suggerimenti relativamente alle corrette diciture da apporre sui documenti (fatture e DDT). Specifichiamo che si tratta solo di un suggerimento e che tali diciture possono anche essere apposte in forma diversa. E' tuttavia essenziale, come specificato dall'Agenzia delle Entrate, che esse facciano espresso riferimento alla legge di bilancio a cui l'investimento si riferisce come competenza.
Per i beni 4.0 di competenza della Legge di bilancio 2021, ovvero Legge 178/2020:
“Investimento potenzialmente agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi 1054-1058, della Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30 dicembre 2020”
Per i beni 4.0 di competenza della Legge di bilancio 2022, ovvero Legge 234/2021:
“Investimento potenzialmente agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter della legge 178/2020, così come modificata dalla legge 234/2021 Art.1, comma 44”.
Per completezza di informazione riportiamo anche la dicitura 4.0 da apporre ai documenti relativi agli investimenti 4.0 di competenza della Legge di bilancio 2020, ovvero Legge 160/2019:
“Investimento potenzialmente agevolabile ai sensi dell’art. 1 commi 184-194 della legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27 dicembre 2019”
Come espresso più volte dall’Agenzia delle Entrate, la fattura (e ora nel caso specifico anche il DDT) che nel corso di controlli e verifiche venga trovata sprovvista di tale dicitura non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione. Tuttavia, la stessa Agenzia delle Entrate afferma anche che ciò è vero “fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria". Ciò potrebbe quindi portare a ipotizzare che, in caso di controlli, un "ravvedimento operoso istantaneo" con l'apposizione delle corrette diciture, laddove non fossero presenti, da parte dell'interessato possa sanare in modo immediato l'eventuale irregolarità formale. E' questa tuttavia una mera supposizione. Potrebbe essere interessante verificare la risposta dell'Agenzia delle Entrate se qualcuno inoltrasse un interpello specifico su quanto appena detto.
SCARICA QUI SOTTO:
- La risposta le risposte n. 438 e n. 439 del 5 ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate
- La risposta n. 439 del 5 ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate
- La risposta n. 270 del 18 maggio 2022 Agenzia delle Entrate
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