Obbligo della "dicitura 4.0" non solo sulle fatture, ma anche sui DDT

Con una recentissima risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate (interpello n. 270 del 18/05/2022) si specifica che le indicazioni di riferimento ai commi della legge di bilancio in cui ricade l'investimento - cioè la dicitura 4.0 - devono essere riportate anche sui documenti di trasporto, pena il decadere delle agevolazioni.

Ricordate l’obbligo di apporre sulle fatture di acquisto dei beni strumentali 4.0 da parte del fornitore la dicitura facente riferimento ai commi della legge di bilancio inerente al periodo di investimento? E ricordate la risposta dell’Agenzia delle Entrate che, nel caso di fatture estere o di fatture elettroniche non recanti la dicitura, aveva ammesso la possibilità di tenere copia cartacea delle stesse apponendo la scritta in modo indelebile e conservandole a norma di legge per gli eventuali successivi controlli?

 

Ebbene con una risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate a un interpello pervenuto recentemente (per l’esattezza si tratta dell’interpello n. 270 del 18/05/2022) si specifica che - sorpresa delle sorprese - le stesse indicazioni di riferimento ai commi della legge di bilancio devono essere riportate anche su “altri documenti”. Quali? In che modo? Di che documenti stiamo parlando?

 

La prima cosa che viene in mente dopo aver letto questa risposta è che i vari funzionari dell’Agenzia delle Entrate addetti a rispondere agli interpelli forse non siano tra loro coordinati. Come dire: la mano destra non sa quello che sta facendo (o peggio ancora che ha fatto) la mano sinistra: ricordiamo che questa risposta giunge a due anni di distanza da quella che fu la prima in merito alla dicitura da apporre sulle fatture anche a mano e in modo indelebile.

La seconda cosa – più maliziosa – che viene in mente è che l’Agenzia delle Entrate a scadenze regolari pensi all’inserimento di qualche “trappolina” al fine di riuscire, quando partiranno i controlli, a fare più cassa possibile puntando sulle disattenzioni formali commesse dagli utenti sulla documentazione. O, come tra poco vedremo, che l’Agenzia di concerto con il MISE ogni nuova legge di bilancio pensi a introdurre qualche piccola modifica per - mettiamola così - scompigliare un poco le acque a discapito degli utenti.

 

Ma vediamo cosa dice la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 270 del 18/05/2022 precedentemente citato, che fa riferimento all’art. 1 comma 1062 della Legge 178/2020, ripreso con modifiche dalla L. 234/2021 in questo modo: “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter“.

 

Ordunque, chiarito da tempo che sulle fatture è obbligatorio apporre la celeberrima “dicitura 4.0”, con la risposta all’interpello n. 270 del 18/05/2022 l’Agenzia delle Entrate dice in modo chiaro e inequivocabile che la stessa funzione della fattura è assolta da quei documenti “che certificano la consegna del bene quali il «documento di trasporto», per i quali resta fermo il predetto obbligo”. Dunque DDT (documento di trasporto) e CMR (lettera di vettura internazionale) nel caso in cui il bene arrivi dall’estero, devono anch’essi recare la stessa “dicitura 4.0” delle fatture.

 

Ma cosa scrivere in modo corretto sulle fatture e, a questo punto, sui DDT?

In questo articolo potete leggere i nostri suggerimenti relativamente alle “diciture 4,0” che devono essere apposte sui documenti che attestano l’acquisto e la consegna dei beni 4.0 agevolabili afferenti alle diverse leggi di bilancio.

 

>>> LEGGI l'articolo: "Diciture 4.0 in fattura (e DDT): cosa scrivere?

 

 

 

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- La risposta n. 270 del 18 maggio 2022 Agenzia delle Entrate

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Risposta n.270 del 18 maggio 2022 Agenzia delle Entrate
Risposta_270_18.05.2022-DDT.pdf
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