(AGGIORNATO CON LA FAQ dell'AGENZIA DELLE ENTRATE 16-apr-2024) A seguito dell’emanazione del DL 26 marzo 2024 da parte del Consiglio dei ministri in materia di investimenti in beni strumentali 4.0, R&S, innovazione tecnologica e design estetico, l’Agenzia delle Entrate non ha perso tempo. I codici tributo da 6936 a 6940 per usufruire dei crediti di imposta sono stati unilateralmente bloccati su condizione. Con buona pace (si fa per dire) di chi ha investito.
Più che efficiente, addirittura super efficiente. Già, perché l'Agenzia delle Entrate, cogliendo molto bene la palla al balzo lanciata poco tempo fa dal Consiglio dei Ministri con il decreto-legge n. 39 pubblicato in GU il 29 marzo 2024, (esattamente ci riferiamo ai contenuti dell'articolo 6 "Misure per il monitoraggio di transizione 4.0", comma 1) ha bloccato i codici tributo da 6936 a 6940, rendendo così impossibile la fruizione dei relativi crediti d’imposta regolarmente maturati, o in corso di maturazione, mediante compensazione con F24.
Una amara sorpresa per chi ha fatto investimenti nel 2023 o si sta apprestando a farne
Questa la situazione dei codici tributo bloccati dall’Agenzia come riportato nella risoluzione 19/E del 12 aprile 2024 di cui sotto forniamo il link per poterla scaricare:
- Investimenti 4.0: sono stati bloccati i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” il 2023 o il 2024.
- Ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative: è stato bloccato il codice tributo 6938, oltre ai codici 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” il 2024.
La situazione è a dir poco paradossale, in quanto ciò inficia anche sugli investimenti relativi al piano Transizione 5.0 che, per definizione, devono necessariamente essere prima di tutto 4.0.
Ebbene, chi ha pianificato un investimento nel 2024 o ha ancora un credito da usufruire per un investimento del 2023, come deve comportarsi?
La Risoluzione 19/E parla di una sospensione dell’utilizzo del credito “nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy”.
Non ci resta che attendere...
PUBBLICHIAMO QUALE AGGIORNAMENTO DEL SEGUENTE ARTICOLO LA FAQ DEL 16-APR-2024 PUBBLICATA SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:
Faq del 16 aprile 2024 - In attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 ha sospeso l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo 6936, riferiti agli anni 2023 e 2024. Considerato che il citato codice tributo 6936 è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178 del 2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, si chiede di conoscere quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 1057
RISPOSTA:
I crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:
- dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
In entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e - quale anno di riferimento - l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.
Ai link che seguono è possibile scaricare la seguente documentazione:
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