La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (quindi non può essere contestata) in relazione alla qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica.
Finalmente ci siamo (o quasi).
Lo scorso 5 giugno il MIMIT ha rilasciato il decreto direttoriale a firma di Roberto Esposito (Dirigente Divisione XIV) e Paolo Casalino (Direttore Generale), in cui viene data indicazione dei modelli da utilizzare per la certificazione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
Il “quasi” a cui facciamo riferimento è relativo al fatto che mancano ancora le linee guida che, se i rumors sono veritieri, dovrebbero uscire settimana prossima.
Perché la certificazione delle attività di R&S è importante
La certificazione può essere richiesta da tutte le aziende che hanno svolto attività di R&S, Innovazione Tecnologica e Design per le quali si è beneficiato dei relativi crediti d'imposta ai sensi della normativa relativa al periodo 2015-2019 e ai sensi della normativa vigente dal 2020 ad oggi.
La certificazione, per legge, ha effetti vincolanti nei confronti degli organi di controllo dell’Amministrazione Finanziaria e non può quindi essere contestata. Ovviamente non nel caso in cui sussista una palese falsità ideologica, ovvero se la certificazione è stata rilasciata in modo fraudolento al fine di attestare la sussistenza dei requisiti necessari per accedere al credito d’imposta in relazione ad attività diverse da quelle concretamente realizzate o inesistenti.
Procedere alla certificazione di un credito d’imposta è una attività molto importante per un’azienda che ha svolto attività di R&S e innovazione secondo tutti i dettami imposti dalla legge. È fondamentale ribadire che, a differenza di Industria 4.0, dove viene data la possibilità di autocertificare gli investimenti sostenuti fino a un determinato massimale (nel caso specifico 300mila euro), per R&S e Innovazione non esiste alcuna possibilità di poter auto certificare il credito spettante. In conformità alle disposizioni normative, la certificazione deve infatti essere garantita da un soggetto terzo indipendente: proprio questo è il motivo per cui il MIMIT ha istituito l’albo ufficiale dei certificatori, che è andato on-line ufficialmente lo scorso 15 maggio.
>>> Accedi all'albo: https://certificatoricreditors.mimit.gov.it/
Studio Alberto Taddei e We and Tech srl hanno ottenuto l'accreditamento all'albo dei certificatori del MIMIT
Studio Alberto Taddei e We and Tech hanno ottenuto l'accreditamento all'albo del MIMIT che elenca i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività di Ricerca, Sviluppo, Innovazione Tecnologica e Design, ai sensi del DPCM del 15 settembre 2023. Siamo stati tra i primi (e per il momento pochi) soggetti a ricevere l'accreditamento all'albo dei certificatori (iscrizione n. 137 e n. 177) con particolare riferimento alle provincie di Monza e della Brianza, Milano e Cesena.
La cronistoria di un "provvedimento" tanto atteso
Ma andiamo con ordine e cerchiamo di ripercorrere la cronistoria di questa misura che risale addirittura a due anni fa.
L’articolo 23, commi da 2 a 8, del decreto-legge n. 73 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha introdotto la possibilità per le aziende di poter certificare il credito d'imposta relativo ai loro progetti di ricerca e sviluppo al fine di eliminare le dubbiosità relative al corretto inquadramento delle attività svolte. Ciò, quindi, per dare certezza alle aziende di poter fruire delle agevolazioni senza il timore di incappare in contenzioni interpretativi: questo sia per le attività dei prossimi anni (fino al 2031) che per quelle svolte negli anni passati, anche con la vecchia disciplina (2015-2019).
Con il DPCM 15 settembre 2023, recante le disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione, il Governo ha ufficializzato l’istituzione dell’albo dei certificatori, a cui è stata data attuazione con l’uscita del Decreto Direttoriale MIMIT 21 feb 2024. Quest’ultimo ha dato disposizioni in materia di modalità informatiche e termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo dei certificatori, nonché di regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione.
L’albo è stato ufficialmente aperto dal MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy)alla consultazione il 15 maggio 2024, così da rendere pubblico l’elenco dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni. Dal 5 giugno, lo stesso portale è stato aperto ai certificatori per il caricamento delle certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate, anche se il decreto che ha reso pubblici i modelli da utilizzare è uscito soltanto il giorno successivo, il 6 giugno.
Le aziende che richiedono la certificazione, al momento della richiesta di accesso alla procedura devono versare l’importo di € 252,00 per ogni certificazione richiesta secondo le modalità che vengono guidate dalla procedura informatica.
A giorni, attese le linee guida: saranno dissipati i dubbi?
Siamo ora in attesa delle linee guida, che come precedentemente detto, dovrebbero essere rilasciate a giorni. Tra i chiarimenti più attesi da parte sia delle aziende che dei certificatori vi sono quelli in merito alle differenze tra la disciplina applicata fino al 2019 e il regime attualmente in vigore. Ciò con particolare riferimento all’applicazione delle definizioni e regole contenute nel Manuale di Frascati e nel Manuale di Oslo, che nei documenti ufficiali riferiti alla disciplina in vigore fino al 2019 non venivano espressamente citati come fonte di riferimento, ma che a tutti gli effetti tutti hanno praticamente sottinteso essere il “Libro” dal quale attingere in merito alla classificazione delle attività e alle caratteristiche che esse devono soddisfare (le traduzioni ufficiali giurate del Manuale di Frascati e del Manuale di Oslo in italiano autorizzata dall’OCSE è disponibile dalla data del 7 dicembre 2021, n.d.r.).
I contenuti della certificazione che sono già noti
Anche se le linee guida devono ancora essere rilasciate a chiarire i dubbi sulla procedura, l’interpretazione normativa per l’accesso al credito nei differenti periodi di imposta e l’esatta modalità di utilizzo della modulistica, la certificazione deve necessariamente contenere:
- le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;
- la descrizione dei progetti o dei sottoprogetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sottoprogetti da iniziare;
- le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
- la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del soggetto certificatore di non versare in situazioni di conflitto di interesse;
- tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa.
A chi affidarsi per ottenere la certificazione?
Affidarsi a uno studio professionale per la certificazione del credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione presenta indiscutibili vantaggi: in primis l'esperienza maturata sul campo, quindi la flessibilità tipica delle strutture snelle, che si traduce in una maggiore efficacia di tempi e costi e garantisce un rapporto diretto e personalizzato con il cliente durante tutto l’iter di svolgimento delle pratiche. Una cosa non da poco, poiché sai sempre e perfettamente chi è la tua persona di riferimento e su chi stai riponendo la tua fiducia.
Prima di scegliere, quindi, pensaci bene.
E' inoltre importante ricordare nuovamente che la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (quindi non può essere contestata) in relazione alla qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica.
Chi è perché può richiedere la certificazione
La certificazione può essere richiesta da tutte le aziende che hanno svolto attività di R&S, Innovazione Tecnologica e Design per le quali si è beneficiato dei relativi crediti d'imposta ai sensi della normativa relativa al periodo 2015-2019 e ai sensi della normativa vigente dal 2020 ad oggi.
Le ragioni per cui certificarsi è importante (e conviene):
- Tutela: La certificazione mette al riparo dalle contestazioni. L'Agenzia delle Entrate non può contestare la natura delle attività se certificate dai soggetti abilitati da MIMIT.
- Tranquillità: La certificazione consente a chi ha svolto attività di R&S&I di beneficiare dei crediti d'imposta di cui si ha diritto, senza sorprese di vederseli contestati.
- Pianificazione: La certificazione consente di pianificare i futuri investimenti in attività di R&S&I in modo certo grazie all'analisi preventiva che un certificatore accreditato può svolgere.
- Esperienza: Un team di esperti, ufficialmente accreditati presso l'albo istituito dal MIMIT è a vostra disposizione per guidarvi e svolgere le pratiche.
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