Dopo il rilascio in bozza avvenuto nel mese di giugno e i vari passaggi avvenuti tra il MIMIT, il MEF, il MASE e la Corte dei Conti, pochi giorni fa è stata ufficialmente firmata la versione che sancisce l'ufficialità di Transizione 5.0. Mancano però ancora le linee guida e la piattaforma operativa gestita dal GSE. Ecco le modifiche che sono state apportate nel decreto attuativo (alcune positive, altre decisamente meno).
Il decreto interministeriale che sancisce l'ufficialità di Transizione 5.0 ha finalmente visto la luce pochi giorni fa con le firme del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che seguono il parere del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, interpellato in proposito.
Il documento ricalca la bozza che abbiamo pubblicato quasi due mesi fa, ma contiene alcune novità. Vediamole.
Come intuibile, il documento mantiene inalterata l'articolazione nei suoi originari articoli, che da 23 passano a 24 in virtù di uno "sdoppiamento" dell'originario articolo 12. Nella versione definitiva, il decreto vede il contenuto del vecchio articolo spezzato in due articoli ("12 - Procedura per la fruizione del credito d'imposta" e "13 - Fruizione del credito d'imposta") al fine di dare più ordine al suo contenuto.
Nella sostanza, il "cuore" del decreto continua ad essere contenuto nei seguenti articoli:
- Articolo 6 - (Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232): si normano gli investimenti "trainanti" oggetto delle agevolazioni
- Articolo 7 - (Beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo): si identificano gli investimenti "trainati" destinati ad autoproduzione/autoconsumo di energia
- Articolo 8 - (Attività di formazione): modalità che regolamentano la formazione 5.0
- Articolo 9 - (Riduzione dei consumi energetici): si indicano le linee generali per il calcolo della riduzione dei consumi energetici
Vi sono però alcune novità, le più importanti delle quali sono di seguito elencate.
Anche l'energia termica (per usi produttivi) rientra negli investimenti trainati
Nel novero dei beni "trainati", oltre all'energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili (FER, come eolico, fotovoltaico, mini idroelettrico), la versione definitiva del decreto ricomprende gli impianti per la produzione di energia termica, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentati tramite energia elettrica rinnovabile autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile.
Elevati i costi massimi ammissibili per kWe prodotti da fotovoltaico
Si tratta di una gradita sorpresa per chi vuole sfruttare l'occasione di realizzare un impianto fotovoltaico dedicato all'autoconsumo. Grossolanamente possiamo dire che si tratta di un aumento di circa il 10%. I ritocchi di costo variano in base alla potenza installata, rimandiamo alla tabella ufficiale per i dati precisi.
Si amplia la platea dei certificatori
Inizialmente il decreto prevedeva che solamente le ESCO e i professionisti certificati EGE (Esperto in gestione dell'energia) potessero certificare i progetti in relazione ai livelli di efficienza conseguibili. La platea dei soggetti abilitati risulta ora estesa anche agli ingegneri (sez. A e B) e ad alcune specializzazioni dei periti industriali e dei periti laureati.
ATTENZIONE: Cambiano le regole della cumulabilità
Nell'articolo 11, il comma 1 è variato a seguito di una piccola e apparentemente banale precisazione che riportiamo in grassetto come segue: "Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, [...]". Ciò significa che Transizione 5.0 non è più cumulabile con le altre misure finanziate dall’UE, ma è cumulabile unicamente con gli incentivi finanziati con le risorse nazionali.
Permane il divieto di cumulo con Transizione 4.0, ZES (Zona Economica Speziale - ZES Unica Mezzogiorno) e ZLS (Zona Logistica Semplificata)
DNSH: i progetti di innovazione non ammissibili
Le restrizioni imposte dai principi DNSH (Do No Significant Harm) nella prima versione del decreto avevano limitato in modo molto severo alcuni settori energivori, così come comparti ad uso prevalente di combustibili fossili, attività inerenti il ciclo dei rifiuti ecc. Dopo una ridiscussione in sede europea, le maglie dell'applicabilità di Transizione 5.0 si sono allargate, ampliando la platea dei beneficiari.
Rimandiamo a una attenta lettura dell'articolo 5 perché le novità introdotte non sono poche e molto specialistiche.
Altre modifiche "minori"
Quelle che abbiamo poc'anzi riportato non sono le uniche modifiche che sono state introdotte nel decreto attuativo. Ve ne sono altre che, tuttavia, rivestono carattere minore e non modificano sostanzialmente l'impianto che caratterizzava la precedente bozza.
Sotto è possibile scaricare il decreto attuativo in versione finale.
LINEE GUIDA E PIATTAFORMA GSE: non ci resta che attendere
Si potrebbe pensare che con la pubblicazione ufficiale del decreto attuativo il piano Transizione 5.0 sia entrato finalmente nella sua fase di operatività. Purtroppo così non è, in quanto a mancare sono ancora due tasselli molto importanti:
- Le linee guida, che devono dipanare due nodi importantissimi, relativi alla corretta identificazione dei cosiddetti "processi interessati dagli investimenti" e alla conseguente modalità di calcolo dei consumi e degli efficientamenti energetici.
- La piattaforma digitale del GSE, mediante la quale espletare le formalità burocratiche, con le relative modulistiche da utilizzare.
Il nostro auspicio è che Transizione 5.0 possa partire quanto prima, al fine di recuperare il prezioso tempo che sta vedendo il 2024 trascorrere con le aziende (e gli investimenti) ancora fermi al palo.
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